L’istanza di omologazione ex art. 12 d.lgs. 28/2010

L’art. 12 D.lgs. 28/2010 come modificato dal D.l. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014, stabilisce al primo comma che nel caso in cui tutte le parti, assistite da un avvocato, aderiscano alla mediazione, l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di  fare e non fare ed inoltre per l’iscrizione di ipoteca purché sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che dovranno altresì  attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Nel caso di mediazione volontaria può tuttavia accadere che non tutte le parti siano assistite da un legale.

In tal caso, l’accordo per acquisire efficacia esecutiva deve essere omologato.

Pertanto la parte che ne abbia interesse dovrà presentare apposita istanza al Presidente del Tribunale secondo la formula che segue:

Istanza di omologazione ex art. 12 d.lgs. 28/2010

Non senza segnalare che:

  • L’omologa verrà concessa con decreto del Presidente del Tribunale, previa verifica della regolarità formale e il rispetto dei principi di ordine pubblico o delle norme imperative del verbale.
  • La competenza è del Tribunale nel cui circondario l’Organismo di mediazione, innanzi al quale è stato raggiunto l’accordo, ha la sede operativa.
  • Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
  • Il decreto del Presidente del Tribunale che neghi l’omologazione è reclamabile innanzi la Corte d’Appello.