Lesione diritti soggettivi conseguenti a esercizio potere pubblico, competente giudice amministrativo

Con la sentenza n. 17674 depositata in data 7 settembre 2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della competenza giurisdizionale esclusiva del Giudice Amministrativo nel caso di lesione dei diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione derivanti da atti e comportamenti della P.A. posti in essere in violazione di norme che regolano il procedimento amministrativo.

Nel caso di specie gli attori adivano il Tribunale Civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalle immissioni acustiche ed atmosferiche causate dall’esecuzione dei lavori di potenziamento di un’autostrada.

Tali lavori in particolare sarebbero stati posti in essere senza previo assoggettamento alla procedura di compatibilità ambientale.

Gli enti locali convenuti in Giudizio eccepivano la carenza di giurisdizione ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80/98.

La Corte d’Appello, nel ribaltare la sentenza di primo grado, riteneva infondata l’eccezione sollevata dagli enti convenuti.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso ha affermato che “anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione allorché la loro lesione sia dedotta come effetto del se e del come la funzione pubblica si sia estrinsecata in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come nel caso atti e comportamenti in violazione di norme che regolano il procedimento e la programmazione, pianificazione e organizzazione del territorio – art. 34.1 e 2 D.Lgs. del 1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, in cui rientrano anche le modalità di regolamentazione del traffico viario e di predisposizione delle infrastrutture imposte dalla legge, caratterizzate da ambiti di discrezionalità – nell’interesse dell’intera collettività nazionale, compete al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle relative controversie sulla sussistenza in concreto dei diritti vantati, direttamente incisi dal potere autoritativo di cui si contestano le scelte, ed il contemperamento o limitazione di essi con l’interesse generale all’ambiente salubre (Corte Costituz. nn. 204 del 2004, 191 del 2006, 140 del 2007, S.U. n. 2052 del 2016), che non può esser demandato ad un ausiliare del G.O”.

Dott. Ettore Salvatore Masullo