
Cartella esattoriale, coniugi rispondono in solido anche se legalmente separati
I coniugi rispondono in solido anche se legalmente separati. Lo ha decretato la Suprema Corte con sentenza n. 11947/2016 sovvertendo quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio dai giudici Tributari.
La vicenda trae origine dal ricorso avverso una cartella esattoriale notificata alla moglie all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi in rettifica delle dichiarazioni congiunte presentate dal coniuge.
Nel periodo contributivo a cui si riferiva la contestazione, più in particolare, la donna era sposata ed il marito aveva presentato la dichiarazione dei redditi congiunta, alla quale era seguito un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento di tributi. Nel frattempo, però, i coniugi si erano separati legalmente e alla signora non era stato notificato l’avviso, pervenuto solo all’ex marito.
La contribuente, inoltre, eccepiva l’avvenuta prescrizione del credito vantato dall’Erario, poiché la dichiarazione dei redditi risaliva alle annualità 1982 e 1983. Per tali motivi, ella non si riteneva coobbligata al versamento delle imposte richieste dall’erario, essendo intervenuta l’omologa di separazione nel 1989.
La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia, valutando pienamente applicabile non solo l’art.17, legge 13 aprile 1977, n. 114 (vigente illo tempore) per cui “I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, ma anche giudicando valida ai fini dell’interruzione della prescrizione la notifica effettuata nei confronti dell’ex marito, come espressamente enunciato agli articoli 1310 e 2945 del codice civile relativamente alle obbligazioni solidali.
Per il fisco, pertanto, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, in questo caso, non esonera dal versamento delle imposte dovute.
Dott. Flavia Lucchetti

Cartella esattoriale, coniugi rispondono in solido anche se legalmente separati
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Nel periodo contributivo a cui si riferiva la contestazione, più in particolare, la donna era sposata ed il marito aveva presentato la dichiarazione dei redditi congiunta, alla quale era seguito un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento di tributi. Nel frattempo, però, i coniugi si erano separati legalmente e alla signora non era stato notificato l’avviso, pervenuto solo all’ex marito.
La contribuente, inoltre, eccepiva l’avvenuta prescrizione del credito vantato dall’Erario, poiché la dichiarazione dei redditi risaliva alle annualità 1982 e 1983. Per tali motivi, ella non si riteneva coobbligata al versamento delle imposte richieste dall’erario, essendo intervenuta l’omologa di separazione nel 1989.
La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia, valutando pienamente applicabile non solo l’art.17, legge 13 aprile 1977, n. 114 (vigente illo tempore) per cui “I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, ma anche giudicando valida ai fini dell’interruzione della prescrizione la notifica effettuata nei confronti dell’ex marito, come espressamente enunciato agli articoli 1310 e 2945 del codice civile relativamente alle obbligazioni solidali.
Per il fisco, pertanto, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, in questo caso, non esonera dal versamento delle imposte dovute.
Dott. Flavia Lucchetti
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