Niente Legge Fornero: per gli statali c’è ancora l’art. 18

Con la sentenza n. 11868 depositata in data 09.06.2016 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha afferma che il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla “legge Fornero”, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Infatti, dopo un lungo dibattito giurisprudenziale la Corte di Cassazione chiarisce che le modifiche apportate dalla legge 92/2012 all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratorinon si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” fino a un “intervento normativo di armonizzazione” e quindi “la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”.

Il caso di specie riguardava il licenziamento per colpa grave di un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, a parere del datore di Lavoro, svolgeva altre attività durante l’orario di lavoro e fuori dal suo ufficio. Il lavoratore, oltre a contestare gli abusi a lui addebitati, chiedeva l’applicazione della disciplina normativa più recente, ossia la Legge Fornero, ottenendo in sede d’Appello “sei mesi di indennità risarcitoria” per vizi nella “contestazione disciplinare” proprio come previsto dalla legge 92/2012 qualora si verifichino licenziamenti legittimi violando però le procedure di contestazione disciplinare.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione, accoglie i motivi di gravame contenuti nel ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma.

Gli Ermellini escludono l’applicazione del nuovo regime di tutele previsto dalla legge n. 92 del 2012 nel caso di specie e affermano la piena attuazione del vecchio art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i rapporti di lavoro degli statali, compresa la disciplina della tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo. La sentenza recita espressamente che “la formulazione dell’articolo 18, come modificato dalla riforma legislativa, introduce una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all’impiego pubblico contrattualizzato per il quale il legislatore ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento”.

Dunque, la Corte attraverso una interpretazione teleologica del nuovo testo normativo legge n. 92 del 2012, chiarisce che nelle intenzioni del legislatore c’era soltanto quella di modificare il regime di tutela dei lavoratori privati escludendo i dipendenti statali in quanto i rapporti di lavoro si svolgono con datori di lavoro assolutamente differenti e pertanto la natura dei due contratti di lavoro necessita di tutele diverse. Altresì, i giudici auspicano l’introduzione di una nuova disciplina normativa di riforma del pubblico impiego che possa “armonizzare” i diritti di tutti i lavoratori per quanto riguarda il licenziamento illegittimo.

Dott. Ettore Salvatore Masullo