Nesso di causalità: il caso di un pedone morto dopo una serie di eventi sfortunati
Il nesso di causalità sussiste anche in presenza di un evento criminoso cagionato da una serie di circostanze ed eventi sfortunati sopravvenuti all’azione precedentemente commessa: tale è l’insegnamento della Cassazione IV sezione penale, cristallizzato nella sentenza n. 23172/2016.
Il condannato, durante le ore notturne, attraversava a velocità elevata un centro abitato e, perso il controllo dell’autovettura, ne colpiva un’altra, parcheggiata in maniera irregolare e, per tale motivo, rimbalzava verso l’altro lato della carreggiata andando a urtare contro un cassonetto dell’immondizia. A seguito dell’urto, tale cassonetto travolgeva un pedone il quale, riportando lesioni, si dirigeva in ospedale dove contraeva una grave infezione, conseguente ai traumi, che ne determinava la morte.
Condannato in primo e secondo grado, ricorreva per Cassazione lamentando la mancanza del nesso di causalità tra la propria condotta e la realizzazione dell’evento criminoso.
Infatti, la difesa evidenzia che l’evento cagionato altro non è che il risultato di una serie sfortunata di circostanze che hanno inaspettatamente condotto alla morte del pedone e che, pertanto, l’incidente automobilistico figura unicamente come mero antefatto storico svincolato dall’evento – l’infezione contratta in ospedale – che realmente ha cagionato il fatto delittuoso.
Stante l’art. 41 c.p. – che testualmente cita: Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. (…) – la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta del condannato fosse l’unica causa della morte del pedone, non essendo le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento criminoso, per tale motivazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Nesso di causalità: il caso di un pedone morto dopo una serie di eventi sfortunati
Il nesso di causalità sussiste anche in presenza di un evento criminoso cagionato da una serie di circostanze ed eventi sfortunati sopravvenuti all’azione precedentemente commessa: tale è l’insegnamento della Cassazione IV sezione penale, cristallizzato nella sentenza n. 23172/2016.
Il condannato, durante le ore notturne, attraversava a velocità elevata un centro abitato e, perso il controllo dell’autovettura, ne colpiva un’altra, parcheggiata in maniera irregolare e, per tale motivo, rimbalzava verso l’altro lato della carreggiata andando a urtare contro un cassonetto dell’immondizia. A seguito dell’urto, tale cassonetto travolgeva un pedone il quale, riportando lesioni, si dirigeva in ospedale dove contraeva una grave infezione, conseguente ai traumi, che ne determinava la morte.
Condannato in primo e secondo grado, ricorreva per Cassazione lamentando la mancanza del nesso di causalità tra la propria condotta e la realizzazione dell’evento criminoso.
Infatti, la difesa evidenzia che l’evento cagionato altro non è che il risultato di una serie sfortunata di circostanze che hanno inaspettatamente condotto alla morte del pedone e che, pertanto, l’incidente automobilistico figura unicamente come mero antefatto storico svincolato dall’evento – l’infezione contratta in ospedale – che realmente ha cagionato il fatto delittuoso.
Stante l’art. 41 c.p. – che testualmente cita: Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. (…) – la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta del condannato fosse l’unica causa della morte del pedone, non essendo le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento criminoso, per tale motivazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso.
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