Costruiscono sulla duna di fronte casa: è abuso edilizio

giugno 11th, 2016|Articoli|

“Al riguardo deve evidenziarsi, in primo luogo, che non assume rilievo l’eventuale realizzazione delle opere in epoca antecedente all’acquisto dell’immobile da parte della ricorrente, emergendo con chiarezza, dalla documentazione agli atti, che la stessa ne aveva l’utilizzo e la disponibilità al momento del sopralluogo effettuato, dalle cui risultanze sono scaturiti i provvedimenti in questa sede impugnati”: questo è quanto affermato dal Tar della Campania, sezione VIII, con la sentenza n. 2638 depositata in data 24 maggio u.s.

Nel caso di specie era stato proposto ricorso al Tar impugnando sia un’ordinanza di rimessione in pristino, con la quale era stato intimato alla parte ricorrente il ripristino dello status quo ante nello spazio antistante la sua proprietà, sia un’ordinanza che imponeva alla medesima la rimozione di una piscina e di un jumping siti sulla duna prospiciente la proprietà.

Ebbene con ricorso la parte asseriva, in sostanza, di non essere tenuta a svolgere le attività di ripristino contestategli sia perché le opere preesistevano all’acquisto della proprietà dell’immobile da parte sua sia l’incompetenza del soggetto emittente in quanto, in virtù della normativa vigente, nel caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo, la competenza ad ingiungere la rimozione spetta al capo del compartimento, e non all’Ente Comune.

Stante quanto asserito, il Tar ha rigettato il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi.

Quanto al primo, ossia l’estraneità alla realizzazione delle opere abusive in quanto compiute in un momento antecedente e da altro soggetto, i Giudici amministrativi hanno evidenziato come la realizzazione precedente all’acquisto non ha alcuna incidenza giustificatrice, nella misura in cui la parte ricorrente comunque usufruiva delle opere medesime.

Stante infatti l’obbligo di indirizzare l’ordinanza di demolizione di opera edilizia abusiva nei confronti del proprietario dell’immobile, sussiste però anche una forma di responsabilità di chi concretamente utilizzi la “cosa” abusiva in quanto questo, avendone la disponibilità ha anche la capacità di porre fine alla situazione antigiuridica.

Orbene nel caso di specie il collegamento delle opere insistenti sull’area demaniale all’impianto idrico dell’immobile di proprietà della ricorrente comprova senza possibilità di dubbio il collegamento delle stese a tale unità immobiliare ed il loro utilizzo come strutture accessorie alla villa, di tal che l’effettivo possessore ed utilizzatore delle opere va individuato nel proprietario del bene cui accedono, che non può certo dirsi estraneo all’abuso”, specificano i Giudici.

Quanto invece al secondo motivo, ossia la contestata competenza del Comune, il Tar osserva semplicemente come tale censura sia inconsistente ed infondata, avendo il Comune una forma di competenza concorrente, secondo quanto previsto dall’D.P.R. n. 380 del 2001.

Dott.ssa Daniela Mongillo