Parere di congruità sulla parcella legale, c'è l'onere di motivazione?
Con sentenza n. 395, depositata in data 10 maggio u.s., il Tar di Perugia Sez I ha ritenuto che il parere di congruità della parcella, emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, non abbisogna necessariamente di una specifica motivazione purché, però, la disposta liquidazione rientri tra quelli che sono stati fissati come limiti minimo e massimo.
Nel caso di specie, infatti, un Avvocato Umbro, a seguito dell’accoglimento della propria domanda tesa alla rettificazione delle distanze con conseguente demolizione degli edifici realizzati in violazione della relativa normativa, faceva, com’è d’ uopo, richiesta al proprio assistito della somma ritenuta dal medesimo utile per il proprio compenso. Ebbene, di tutta risposta, la parte, convinto della eccessiva onerosità dell’importo domandatogli, si rivolgeva in via preventiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’Avvocato, nonché odierno ricorrente, di tutta risposta, richiedeva all’Ordine la liquidazione della notula per l’importo originariamente richiesto, fondando la propria richiesta tanto sul valore della causa sulla quale applicare lo scaglione tariffario, quanto sull’infinito iter della causa stessa, protrattasi, in effetti, per oltre dieci anni.
Avverso tale atto di liquidazione ritenuto poco congruo, l’Avvocato decideva di adire il Tribunale Amministrativo Regionale per tutta una serie di motivi, in modo tale da vedere tutelato il proprio diritto a percepire un giusto compenso.
Or dunque, i Giudici di Amministrativi hanno rigettato interamente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi addotti.
In primis il Tar, nel respingere i primi due motivi proposti, incentrati sostanzialmente sul deficit motivazionale, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, ha provveduto a chiarire come il parere di congruità offerto dall’Ordine Professionale Forense, sia da considerarsi un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, con la conseguenza che non può essere frutto in alcun modo di un mero inquadramento del credito vantato nella relativa tariffa professionale, ma, piuttosto, comporterà la necessità di una valutazione di congruità da compiersi ad hoc.
Inoltre, la liquidazione richiesta dal professionista, spoglia di qualsivoglia automatismo, sarà frutto di una valutazione discrezionale svolta dall’Ordine che non sarà tenuto a fornire una specifica motivazione qualora, come suddetto, la somma liquidata sia ricompresa tra i limiti tariffari minimi e massimi previamente stabiliti. Per di più, in quest’ultimo caso sarà il professionista a dover assumersi l’onere di provare la non congruità della somma liquidata rispetto alla prestazione professionale concretamente svolta.
Dott.ssa Daniela Mongillo

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Nel caso di specie, infatti, un Avvocato Umbro, a seguito dell’accoglimento della propria domanda tesa alla rettificazione delle distanze con conseguente demolizione degli edifici realizzati in violazione della relativa normativa, faceva, com’è d’ uopo, richiesta al proprio assistito della somma ritenuta dal medesimo utile per il proprio compenso. Ebbene, di tutta risposta, la parte, convinto della eccessiva onerosità dell’importo domandatogli, si rivolgeva in via preventiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’Avvocato, nonché odierno ricorrente, di tutta risposta, richiedeva all’Ordine la liquidazione della notula per l’importo originariamente richiesto, fondando la propria richiesta tanto sul valore della causa sulla quale applicare lo scaglione tariffario, quanto sull’infinito iter della causa stessa, protrattasi, in effetti, per oltre dieci anni.
Avverso tale atto di liquidazione ritenuto poco congruo, l’Avvocato decideva di adire il Tribunale Amministrativo Regionale per tutta una serie di motivi, in modo tale da vedere tutelato il proprio diritto a percepire un giusto compenso.
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Inoltre, la liquidazione richiesta dal professionista, spoglia di qualsivoglia automatismo, sarà frutto di una valutazione discrezionale svolta dall’Ordine che non sarà tenuto a fornire una specifica motivazione qualora, come suddetto, la somma liquidata sia ricompresa tra i limiti tariffari minimi e massimi previamente stabiliti. Per di più, in quest’ultimo caso sarà il professionista a dover assumersi l’onere di provare la non congruità della somma liquidata rispetto alla prestazione professionale concretamente svolta.
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