L’istanza di autorizzazione alla vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale

Qualora ricorrano ragioni di estrema utilità e necessità, l’art. 169 c.c. consente che, mediante autorizzazione concessa dall’Autorità giudiziaria competente e sulla base del consenso prestato da entrambi i coniugi, un bene inserito in un fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia, possa essere alienato.

La richiesta da sottoporre all’Autorità giudiziaria sarà elaborata secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • Ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c., nonché dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo non potranno essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, o costituire oggetto di ipoteca ad opera di terzi; nel caso però in cui i coniugi, anche disgiuntamente, abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, e vi sia poi inadempimento delle stesse, il creditore ben potrà iscrivervi ipoteca, stante la funzione di garanzia correlata.
  • La ratio della norma è l’esigenza di porre al riparo l’integrità del patrimonio familiare rispetto agli atti che non ricoprano tale fine, in particolare qualora vi siano figli minori.
  • È nulla e pertanto priva di effetto l’eventuale pattuizione contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, la quale escluda l’autorizzazione del giudice, richiesta dall’art. 169 c.c. per lo svolgimento di atti di vendita di beni inclusi nel fondo patrimoniale in caso di presenza di figli minori.