Il ricorso ex art. 612 c.p.c. per esecuzione di obblighi di fare

Al fine di ottenere l’attuazione coattiva dei provvedimenti di condanna al compimento di opere non eseguite o alla distruzione di quelle compiute, il titolare del diritto può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione affinché determini le modalità dell’esecuzione, secondo la formula che segue:

  • Ricorso ex art. 612 c.p.c.

Non senza segnalare che:

  • detto atto va depositato successivamente alla notifica del titolo esecutivo del precetto per esecuzione di obblighi di fare;
  • la competenza spetta al Tribunale del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.