Il ricorso ex art. 297 c.p.c.

Qualora il Giudice, emanando il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., non fissi l’udienza di prosecuzione del giudizio, le parti dovranno rivolgersi al Giudice, chiedendo che la stessa venga fissata secondo la seguente formula:

Non senza segnalare che:

  • Le parti devono proporre ricorso entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o meglio dall’avvenuta conoscenza della stessa. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 34 del 1970, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui, per l’appunto, disponeva che il termine decorresse dal venir meno della causa di sospensione.
  • Qualora la sospensione sia stata disposta su istanza congiunta delle parti, il ricorso in esame dovrà essere proposto dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
  • Il ricorso va proposto dinanzi al Giudice Istruttore o, in mancanza, al Presidente del Tribunale adito.
  • Il ricorso deve essere inoltre notificato dalla parte ricorrente alle altre parti nel termine stabilito da giudice, congiuntamente al decreto di fissazione dell’udienza.