Concordato con riserva: termini, perentorietà e rigetto della proroga

Con sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi riguardo alla domanda di concordato ex art. 161 l. fall.

Anzitutto, con detta sentenza, la Sez. I della Corte di Cassazione ha ribadito che è inammissibile una domanda di concordato preventivo presentata dal debitore al fine di differire nel tempo la dichiarazione di fallimento, in quanto, tale domanda, integrerebbe gli estremi per la configurazione dell’abuso di processo, che ricorre quando gli strumenti processuali siano utilizzati, con violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, per realizzare finalità eccedenti o diverse da quelle previste dall’ordinamento giuridico.

In particolare, proseguendo, la Corte ha affermato che: “In presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall., art. 161, resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; che, respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2”.

Tuttavia, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, è fatta salva la facoltà del proponente di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1, corredata della proposta, del piano e dei documenti, “dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario”.

Dott. Alessandro Rucci