Allontanamento dal tetto coniugale, l’addebito non è giustificato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7163 depositata in data 12 aprile u.s., ha asserito, in contrasto con la decisione dei Giudici di secondo grado, che può considerarsi giustificato il comportamento del coniuge che decida di non fare ritorno presso la casa coniugale, nell’ipotesi di un indubitabile conflitto tra i coniugi medesimi.

Diversamente dai Giudici di merito, che avevano ritenuto come l’allontanamento del coniuge dalla casa comune di abitazione, nella fattispecie concreta si trattava della moglie, fosse ragione sufficiente per l’addebito della separazione stessa, i Giudici di Piazza Cavour hanno invece osservato come sia necessario valutare l’intera situazione contingente.

Nel caso di specie, infatti, il coniuge aveva individuato, nell’allontanamento dalla casa familiare, l’unica possibile e diretta conseguenza rispetto alle continue malversazioni del marito. La Corte, in effetti, ha fatto richiamo ai principi giurisprudenziali da essa stessa elaborati in precedenza, per mettere in luce il fatto che una situazione di perenne astio e contrasto fra i coniugi, non può non considerarsi causa della rottura della “comunione spirituale” tra gli stessi e, dunque, causa giustificatrice dell’allontanamento dal tetto coniugale.

Dott.ssa  Daniela Mongillo