Domicilio eletto presso difensore: c’è presunzione di conoscenza del processo pendente

Si presume l’effettiva conoscenza del processo pendente a proprio carico nel caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio. Questo è quanto statuisce la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 12445/2016.

A seguito della sentenza di condanna del Tribunale di Trento, l’imputata, lamentando un’incolpevole mancata conoscenza del processo pendente a suo carico, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 625 ter c.p.p. che espressamente precisa al primo comma: “Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo“.

Dal verbale della polizia risulta che l’imputata, al momento dell’identificazione da parte della polizia stessa, aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio nominato all’uopo. Non presentandosi successivamente in udienza, il giudice del Tribunale di Trento, aveva dichiarato assente l’imputata ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p., il quale precisa che, fatti salvi tutti i casi di legittimo impedimento, il giudice può procedere in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Pertanto, l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominatole, deve essere considerata una presunzione di conoscenza del processo, tale da legittimare il giudice a procedere in assenza dell’imputato; nel caso di specie l’imputata stessa aveva manifestato regolare volontà di essere assistita dal difensore d’ufficio e perciò le viene riconosciuto l’onere di mantenere i contatti con il difensore per essere informata degli sviluppi del processo.

In detti casi residua sempre, ai sensi dell’art. 625 ter c.p.p., la possibilità per l’imputato di provare che il difetto di conoscenza del processo non dipenda da propria colpa, ma non ravvisandosi tale ipotesi nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini