Costituzione di parte civile tramite sostituto del difensore: è ammissibile?

È questo il quesito a cui ha dato risposta la III sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6184 depositata in data 11.02.2015.

La vicenda processuale prendeva avvio dalle doglianze del difensore di fiducia dell’indagato, il quale eccepiva in sede di udienza preliminare l’inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dalla presunta persona offesa dal reato per mezzo di sostituto processuale del difensore nominato.

L’art. 78 c.p.p. prevede chiaramente che la costituzione di parte civile nel processo penale possa avvenire sia in udienza, come generalmente avviene, sia fuori udienza con l’onere per il difensore di notificare la costituzione di parte civile alle altre parti processuali.

In realtà, giova precipuamente evidenziare come tutti gli orientamenti siano univoci nel ritenere che la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale vada esclusa nei confronti del sostituto processuale del procuratore speciale in virtù dell’assunto che sono delegabili le attività difensionali e non anche i poteri di natura sostanziale e personale.

Trattasi di argomento spesso oggetto di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, costantemente oscillante tra posizioni restrittive volte alla salvaguardia del formalismo e del rigore tipici del procedimento penale, e posizioni maggiormente elastiche scaturenti da aperture verso una snellezza da più parti ritenuta necessaria ai fini del celere svolgimento della dinamica processualpenalistica.

Onde consentire un’analisi compiuta della questione giurisprudenziale affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento e dirimere eventuali dubbi sulla natura e sui poteri del difensore e/o del procuratore speciale, si ritiene necessario effettuare un breve richiamo al disposto degli artt. 100 e 122 c.p.p.

Tali articoli, per espressa previsione legislativa, sono volti alla chiarificazione dei poteri e delle facoltà spettanti rispettivamente al difensore di parte ed al procuratore speciale.

L’art. 100 c.p.p. prevede che “…la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stiano in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata e che il difensore così nominato possa personalmente certificare l’autografia della sottoscrizione della parte. Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere”.

L’art. 122 c.p.p., in relazione alla figura del procuratore speciale ed ai poteri in capo allo stesso derivanti dal rilascio di procura speciale stabilisce, a chiare lettere, che “…quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge”.

Appare evidente, allora, che il legislatore abbia inteso distinguere le figure del difensore nominato e del procuratore speciale, consentendo che la procura speciale possa essere validamente rilasciata a soggetti diversi dal difensore di parte e che tali soggetti possano compiere atti processuali nell’interesse della parte.

Con la sentenza n. 6184/2015 la III sezione della Corte di Cassazione ha avallato l’interpretazione più restrittiva del combinato disposto degli artt. 76, 78, 100, 122 c.p.p., stabilendo che il difensore munito di procura speciale, da lui stesso autenticata, non può delegare al proprio sostituto processuale il potere di costituirsi parte civile nel processo penale in rappresentanza della persona offesa dal reato.

Allo scopo di garantire trasparenza in una materia spesso oggetto di contrasti giurisprudenziali la sentenza de qua ha, altresì, indicato le modalità attraverso le quali possa considerarsi legittima la costituzione di parte civile compiuta in udienza dal sostituto processuale.

Prima facie, la costituzione di parte civile può sempre essere presentata dal difensore munito di procura speciale prima dell’udienza ai sensi e per l’effetto dell’art. 78 c.p.p.

In secondo luogo, è valida la costituzione di parte civile posta in essere in udienza dal sostituto processuale, sfornito di apposita procura speciale, purché sia presente in udienza la persona offesa dal reato.

Infine, ed in ciò operando un discostamento dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, occorrerà una procura speciale ad hoc, redatta da un notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c., che consenta al difensore di nominare sostituti processuali, ciò in quanto il difensore non potrebbe autenticare una procura speciale rilasciata ad altri che non a se stesso.

Di talché, in presenza di una procura speciale espressamente rilasciata per mezzo di pubblico ufficiale il difensore, qualora nella stessa procura sia previsto, avrà facoltà di nominare un sostituto processuale che si costituisca parte civile in processo, in nome e per conto della persona offesa.

Avv. Ermanno Scaramozzino