Approvato il DDL, l'omicidio stradale è reato
Mercoledì 2 febbraio 2016 è stato approvato dal Senato, con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti, il Disegno di Legge che prevede l’introduzione di due nuovi reati: quello di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Lo scopo di questa nuova normativa è quello di evitare, o comunque arginare, i casi di pirateria della strada, prevedendo la reclusione per i trasgressori che non solo si mettono alla guida in stato di alterazione psico-fisica, ma che causano sinistri come conseguenza di condotte stradali rischiose.
Con il disegno di legge si prevede una sostanziale modifica del Codice Penale con conseguente introduzione di nuovi articoli.
Innanzitutto il nuovo art. 589 bis c.p., in materia di omicidio stradale, prevede che chiunque si metta alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.
Il tasso alcolemico soglia perché sia integrato il nuovo reato è di 1, 5 grammi per litro, mentre se lo stesso non supera detta soglia si ha una diminuzione della pena prevista: da 5 a 10 anni.
Se, invece, il sinistro è causato da una condotta posta in violazione delle norme sulla disciplina stradale dettate dal Codice della Strada: la pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni.
La norma si chiude con la previsione della pena, prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo nel caso in cui dal comportamento criminoso derivi la morte o le lesioni di più persone. La stessa, in nessun caso, potrà superare i 18 anni.
Il successivo articolo, il 589 ter c.p., prevede un aumento della pena di un terzo, fino a due terzi, nell’ipotesi in cui il conducente, a seguito della realizzazione del delitto previsto dalla norma precedente, si sia dato alla fuga.
Riguardo al secondo reato, introdotto all’articolo 590 bis c.p., ovvero quello di lesioni personali stradali, sono state previste differenti situazioni realizzabili. Infatti nel caso in cui il conducente commetta una semplice violazione del codice della strada, dalla quale deriva la realizzazione di un sinistro che causi ad altri lesioni personali gravi, la pena ritenuta adeguata va da un minimo edittale di 3 mesi a un massimo di 1 anno, salvo il caso di lesioni gravissime, nel qual caso si avrà un aumento della stessa da 1 anno a 3 anni.
Nel caso in cui, invece, il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, la pena, da 4 a 7 anni, varia in relazione al tasso alcolemico rilevato e al tipo di lesioni cagionate.
Ulteriori novità si hanno tanto con riguardo alla possibilità di interdizione dal conseguimento di una nuova patente per un periodo che varia in riferimento alla gravità della condotta criminosa realizzata; quanto in riferimento alla possibilità, per le autorità, di procedere ad arresto in flagranza, obbligatorio nelle ipotesi previste all’art. 589 bis e facoltativo nelle ipotesi previste all’art. 590 bis, salvo il caso in cui il conducente, realizzato il sinistro, si fermi, presti soccorso alla persona offesa e si metta a completa disposizione delle autorità.
Queste, in sintesi, sono le principali novità che, con il nuovo disegno di legge approvato, saranno apportate al nostro Codice Penale.
Approvato il DDL, l'omicidio stradale è reato
Mercoledì 2 febbraio 2016 è stato approvato dal Senato, con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti, il Disegno di Legge che prevede l’introduzione di due nuovi reati: quello di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Lo scopo di questa nuova normativa è quello di evitare, o comunque arginare, i casi di pirateria della strada, prevedendo la reclusione per i trasgressori che non solo si mettono alla guida in stato di alterazione psico-fisica, ma che causano sinistri come conseguenza di condotte stradali rischiose.
Con il disegno di legge si prevede una sostanziale modifica del Codice Penale con conseguente introduzione di nuovi articoli.
Innanzitutto il nuovo art. 589 bis c.p., in materia di omicidio stradale, prevede che chiunque si metta alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.
Il tasso alcolemico soglia perché sia integrato il nuovo reato è di 1, 5 grammi per litro, mentre se lo stesso non supera detta soglia si ha una diminuzione della pena prevista: da 5 a 10 anni.
Se, invece, il sinistro è causato da una condotta posta in violazione delle norme sulla disciplina stradale dettate dal Codice della Strada: la pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni.
La norma si chiude con la previsione della pena, prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo nel caso in cui dal comportamento criminoso derivi la morte o le lesioni di più persone. La stessa, in nessun caso, potrà superare i 18 anni.
Il successivo articolo, il 589 ter c.p., prevede un aumento della pena di un terzo, fino a due terzi, nell’ipotesi in cui il conducente, a seguito della realizzazione del delitto previsto dalla norma precedente, si sia dato alla fuga.
Riguardo al secondo reato, introdotto all’articolo 590 bis c.p., ovvero quello di lesioni personali stradali, sono state previste differenti situazioni realizzabili. Infatti nel caso in cui il conducente commetta una semplice violazione del codice della strada, dalla quale deriva la realizzazione di un sinistro che causi ad altri lesioni personali gravi, la pena ritenuta adeguata va da un minimo edittale di 3 mesi a un massimo di 1 anno, salvo il caso di lesioni gravissime, nel qual caso si avrà un aumento della stessa da 1 anno a 3 anni.
Nel caso in cui, invece, il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, la pena, da 4 a 7 anni, varia in relazione al tasso alcolemico rilevato e al tipo di lesioni cagionate.
Ulteriori novità si hanno tanto con riguardo alla possibilità di interdizione dal conseguimento di una nuova patente per un periodo che varia in riferimento alla gravità della condotta criminosa realizzata; quanto in riferimento alla possibilità, per le autorità, di procedere ad arresto in flagranza, obbligatorio nelle ipotesi previste all’art. 589 bis e facoltativo nelle ipotesi previste all’art. 590 bis, salvo il caso in cui il conducente, realizzato il sinistro, si fermi, presti soccorso alla persona offesa e si metta a completa disposizione delle autorità.
Queste, in sintesi, sono le principali novità che, con il nuovo disegno di legge approvato, saranno apportate al nostro Codice Penale.
Recent posts.
La Cassazione, con una recente sentenza, conferma il principio di autoresponsabilità in materia di cose in custodia dettato dall’orientamento interpretativo riguardo all’art. 2051 c.c. La questione in causa ha ad oggetto il dissesto di un [...]
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Recent posts.
La Cassazione, con una recente sentenza, conferma il principio di autoresponsabilità in materia di cose in custodia dettato dall’orientamento interpretativo riguardo all’art. 2051 c.c. La questione in causa ha ad oggetto il dissesto di un [...]
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]