L’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
Nel caso in cui sia incardinata una procedura esecutiva immobiliare il creditore procedente, a norma dell’art. 498 c.p.c., deve notificare un avviso ai creditori che hanno un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri della pendenza della procedura stessa secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- Il termine di cinque giorni per la notifica dell’avviso, che decorre dal pignoramento, non è un termine perentorio ma in caso di mancata prova della notifica il Giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di assegnazione/vendita;
- La modalità di notifica è disciplinata ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e seguenti;
- L’avviso deve essere notificato ai creditori ipotecari nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 2839 c.c..

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