
Beni non pignorabili: ci sono anche animali da compagnia e d'accompagnamento
La legge n. 221 del 28/12/2015 (c.d. Green economy), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016 ed entrata in vigore il 02/02/2016, con l’art. 77 ha introdotto tra le cose mobili assolutamente impignorabili, espressamente previste dall’art. 514 c.p.c., anche «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».
La suddetta modifica all’art. 514 c.p.c. vieta, dunque, di poter equiparare l’animale ad un bene che può essere oggetto di esecuzione.
La novità di notevole rilievo consente quindi al debitore di non vedersi pignorare né gli animali di affezione o di compagnia, che tiene in casa, che non abbiano fini produttivi, alimentari o commerciali né gli animali che tiene a fini terapeutici, come la pet-terapy oppure gli animali da accompagnamento dei non-vedenti.

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