Approvato il DDL Cirinnà: ecco tutte le novità

febbraio 27th, 2016|Articoli, News|

Il 25 febbraio u. s. è stato approvato dal Senato della Repubblica il maxi-emendamento sulle unioni civili proposto dalla senatrice del PD Cirinnà e che passerà al vaglio della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

La legge istituisce per la prima volta in Italia “l’unione civile tra persone dello stesso sesso” come “specifica formazione sociale”, allacciando quest’ultima espressione all’articolo 2 della Costituzione, che impegna la Repubblica a riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Rispetto alla versione precedente del DDL Cirinnà, il maxi-emendamento elimina i riferimenti alla stepchild adoption senza impedire però che i Tribunali possano decidere di attribuirla caso per caso (trattasi di istituto presente in Italia dal 1983 (L. 184/1983) che consente, sostanzialmente, l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, solo nel caso in cui l’adozione corrisponda agli interessi del minore, il quale deve esprimere il proprio consenso se di età maggiore ai 14 anni e comunicare il proprio parere se di età compresa tra i 12 e i 14 anni; l’adozione deve essere disposta dal Tribunale dei minori a seguito di accurata valutazione sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare di colui che richiede l’adozione stessa) e l’obbligo di fedeltà (da intendersi non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio) ; per il resto il DDL estende alle coppie dello stesso sesso i medesimi diritti previsti dal matrimonio civile.

Il testo risultante dal maxi-emendamento stabilisce che per contrarre un’unione civile bisognerà essere due persone maggiorenni e dello stesso sesso e bisognerà fare una dichiarazione pubblica dinanzi ad un pubblico ufficiale e a due testimoni, così come previsto per i matrimoni civili.

La dichiarazione dovrà essere registrata presso l’archivio dello stato civile.

Tra le cause impeditive per la costituzione dell’unione civile vanno annoverate: la sussistenza, per una delle due parti, di un precedente vincolo matrimoniale o di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso; l’intervenuta interdizione per infermità mentale nei confronti di una delle parti; la sussistenza tra le parti di rapporti disciplinati dall’art. 87 c.c., parentela ed affinità; la condanna in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; il consenso all’unione estorto con violenza o determinato da paura.

Le parti potranno liberamente scegliere di assumere, per tutta la durata dell’unione civile, uno dei loro cognomi come comune alla coppia, anteponendolo o posponendolo al proprio mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Le parti acquistano gli stessi diritti ed i medesimi doveri, da ciò derivando l’obbligo all’assistenza morale e materiale nonché alla coabitazione. Entrambe le parti saranno tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa professionale o casalinga, a contribuire ai bisogni comuni.

 Le due persone concordano una residenza comune e possono decidere, come per il matrimonio, di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni.

È anche stabilito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio in tutte le altre leggi, e quelle che contengono la parola “coniuge” o “coniugi” sono riferite altresì alle nuove unioni civili.

La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determinerà lo scioglimento automatico; lo stesso si verificherà anche qualora le parti o una soltanto di esse avranno manifestato la volontà di sciogliere l’unione civile dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso l’unione si scioglierà dopo tre mesi dall’espressione di volontà in tal senso formulata.

La legge estende alle unioni civili altre norme riferite al matrimonio nel codice civile: per esempio riguardo la detenzione in carcere o la malattia e il ricovero di una delle due parti, il ricongiungimento familiare se una delle due persone è straniera, il congedo matrimoniale, gli assegni familiari, i trattamenti assicurativi stabilendo che i conviventi maturano gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

Nei casi di malattia o ricovero i conviventi di fatto avranno reciproco diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari.

Ogni parte potrà designare l’altro convivente quale titolare di particolari poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti l’incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute e in caso di morte per ciò che concerne la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni dei funerali.

Se una delle due persone dovesse morire, e quella persona risultasse anche proprietaria della casa di residenza, l’altra persona conserverà il diritto a continuare ad abitare nella casa per due anni o per un periodo pari al periodo di convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni; la persona che sopravvive avrà anche diritto all’eredità e all’eventuale pensione di reversibilità. Se una coppia vive in affitto, alla morte della persona titolare del contratto l’altra persona potrà subentrargli.

Le coppie unite civilmente potranno accedere alle graduatorie per l’eventuale assegnazione di una casa popolare con identità di trattamento rispetto alle coppie unite in matrimonio.

Varranno per le coppie unite civilmente le stesse norme del matrimonio anche in caso di partecipazione comune a un’impresa.

Qualora una delle parti sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, l’altra potrà nominarne il tutore, curatore o amministratore di sostegno.

In caso di decesso del convivente per fatto illecito del terzo, riguardo all’individuazione del danno risarcibile al superstite saranno applicati i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

I conviventi potranno decidere di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante sottoscrizione di contratto di convivenza da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Infine, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà stabilire il diritto di una delle due parti di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno, come previsto per i matrimoni civili.

Queste le novità in pillole derivanti dall’approvazione da parte del Senato della Repubblica del maxi-emendamento al DDL Cirinnà.

Si ribadisce, per dovere di completezza, che il DDL in questione dovrà superare il vaglio della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.