Intermediazione immobiliare, quando c’è il diritto alla provvigione?
Con sentenza n. 24399/2015 la Suprema Corte si trova a dover valutare se il diritto alla provvigione per una intermediazione immobiliare relativa all’acquisto di un appartamento viene meno qualora detta operazione non si perfezioni per la mancata concessione del mutuo cui la stipula del contratto definitivo era stata condizionata.
Secondo la Corte per “conclusione dell’affare“, dalla quale a norma dell’art. 1755 cc. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.
Anche la stipulazione di un contratto preliminare – pertanto – è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (Cass. 16 giugno 1992, n. 7400).
Ove il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione, mentre in caso di condizione risolutiva il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
Nel caso in esame, le parti hanno inteso pattuire una condizione risolutiva laddove si afferma che “qualora la promissaria acquirente non dovesse ottenere la concessione di un mutuo per fatto non addebitabile alla propria volontà e/o per condizioni bancarie di mutuo non consone ai criteri dell’attuale mercato tale preliminare sarà risolto di diritto“.
Tale clausola così come stipulata non fa venir meno il diritto alla provvigione.

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