Dichiarazione giudiziale di maternità: il diritto all’oblio della partoriente
È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei riguardi di una partoriente che ha dichiarato di non voler essere nominata, considerato che la volontà della madre di rimanere anonima prevale sull’interesse del figlio che vuole conoscere le sue origini e la sua identità biologica.
Questo è quanto previsto dalla sentenza n. 11475/15, sez. I Civile, depositata il 14 ottobre.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano veniva adito da una donna ormai maggiorenne che, rimasta orfana di padre e senza nessun sostegno morale ed economico, presentava ricorso ex art. 269 c.c. affinché venisse dichiarata figlia naturale di colei che al momento del parto non aveva voluto riconoscerla e chiedeva anche l’accertamento del diritto al mantenimento ex art. 279 c.c. .
La Prima Sezione del Tribunale milanese ha respinto la domanda di dichiarazione di maternità evidenziando che nel nostro ordinamento è espressamente previsto il diritto della madre di non essere nominata nell’atto di nascita del figlio rimanendo anonima nei confronti del figlio che ha partorito.
Questo diritto ha fondamento costituzionale nell’esigenza di tutelare la gestante che si trovi in situazioni difficili dal punto di vista personale, economico o sociale.

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È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei riguardi di una partoriente che ha dichiarato di non voler essere nominata, considerato che la volontà della madre di rimanere anonima prevale sull’interesse del figlio che vuole conoscere le sue origini e la sua identità biologica.
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