Rifiuti alcool test? Non c'è reato di guida in stato d'ebbrezza

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 46625/2015, depositata il 24 novembre hanno risolto un contrasto giurisprudenziale insorto circa l’applicabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.

A parere dei Giudici di Piazza Cavour “dalla lettera delle norme citate emerge con evidenza la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza”, che costituisce elemento costitutivo dell’aggravante e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento”, che presuppone la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza, perfezionandosi il reato, di natura istantanea, con il mero rifiuto di sottoporsi all’accertamento di tale stato, mentre risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza”.

Dopo aver ripercorso gli interventi legislativi susseguitisi in siffatta materia nonché la ratio delle disposizioni in commento la Suprema Corte giunge ad affermare il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 173, disp att. cod. proc. pen.: “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza“.