
La relata di notifica ex art. 143 c.p.c.
In tal caso la notifica si eseguirà mediante deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune dell’ultima residenza e – se anche questa non è conosciuta – del comune di nascita del destinatario.
L’Avvocato per provvedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 I comma c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario, dovrà necessariamente redigere la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 143 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo dopo venti giorni dal compimento delle formalità prescritte;
– a norma dell’art. 143 II comma c.p.c. qualora dovessero essere sconosciuti l’ultima residenza ed il luogo di nascita, l’Ufficiale Giudiziario provvederà a consegnare copia dell’atto al pubblico ministero.

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Non senza segnalare che:
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