La memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.

novembre 8th, 2015|Articoli, Formulario, Formulario Civile|

L’Avvocato che intenda indicare la prova contraria rispetto a quella richiesta dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., deve redigere un atto secondo la formula che segue:

– Memoria ex 183 , comma 6, n. 3 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

– Tale memoria deve limitarsi alle sole indicazioni di prova contraria.

– Decorso il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, il G.I., all’esito dell’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, emette una apposita ordinanza con la quale eventualmente ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti.