
La memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
L’Avvocato che intenda indicare la prova contraria rispetto a quella richiesta dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., deve redigere un atto secondo la formula che segue:
– Memoria ex 183 , comma 6, n. 3 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
– Tale memoria deve limitarsi alle sole indicazioni di prova contraria.
– Decorso il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, il G.I., all’esito dell’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, emette una apposita ordinanza con la quale eventualmente ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti.

La memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
L’Avvocato che intenda indicare la prova contraria rispetto a quella richiesta dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., deve redigere un atto secondo la formula che segue:
– Memoria ex 183 , comma 6, n. 3 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
– Tale memoria deve limitarsi alle sole indicazioni di prova contraria.
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