Risarcimento danni per incidente: liquidazione spese in misura ridotta

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19945/15, depositata il 6 ottobre u.s., ha ritenuto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un tamponamento stradale, che abbia causato solo danni a cose, rientrino tra le “cause di particolare semplicità” di cui all’art. 4, comma 2, l. 794/1942.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito potrà liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari in conseguenza della semplicità della controversia.