
Lavori oggetto di polizza, l'interpretazione estensiva del rischio assicurato
Con sentenza n. 17581/2015, depositata il 3 settembre la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour, in particolare, il proprietario di un’abitazione citava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, il Comune e l’impresa appaltatrice per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione causati dai lavori di rifacimento di un marciapiede commissionati dall’Ente.
La società appaltatrice proponeva domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione, ma la domanda veniva rigettata in quanto, a parere dei giudici di merito, le condizioni generali di polizza escludevano “dal rischio assicurato i danni da bagnamento causati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere; e che, pur se fra le clausole aggiunte vi è un art. E che, a parziale deroga della suddetta clausola, estende la garanzia ai danni da bagnamento, l’estensione concerne esclusivamente “i lavori di costruzione e manutenzione di edifici”, mentre il Comune aveva dato in appalto alla G. solo i lavori di rifacimento del marciapiede.”
Secondo la Corte di Cassazione, il Giudice di merito ha errato nel ritenere il rischio non coperto dalla garanzia in quanto avrebbe dovuto – in virtù del principio per cui “nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell’atto e dalla natura dell’affare a cui accede” – tenere in considerazione la circostanza che la polizza era stata stipulata con riferimento allo specifico contratto di appalto stipulato fra il Comune e la ditta appaltatrice, e che pertanto l’oggetto della garanzia doveva essere ricostruito tenendo conto della natura dei lavori di cui al contratto medesimo.

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La società appaltatrice proponeva domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione, ma la domanda veniva rigettata in quanto, a parere dei giudici di merito, le condizioni generali di polizza escludevano “dal rischio assicurato i danni da bagnamento causati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere; e che, pur se fra le clausole aggiunte vi è un art. E che, a parziale deroga della suddetta clausola, estende la garanzia ai danni da bagnamento, l’estensione concerne esclusivamente “i lavori di costruzione e manutenzione di edifici”, mentre il Comune aveva dato in appalto alla G. solo i lavori di rifacimento del marciapiede.”
Secondo la Corte di Cassazione, il Giudice di merito ha errato nel ritenere il rischio non coperto dalla garanzia in quanto avrebbe dovuto – in virtù del principio per cui “nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell’atto e dalla natura dell’affare a cui accede” – tenere in considerazione la circostanza che la polizza era stata stipulata con riferimento allo specifico contratto di appalto stipulato fra il Comune e la ditta appaltatrice, e che pertanto l’oggetto della garanzia doveva essere ricostruito tenendo conto della natura dei lavori di cui al contratto medesimo.
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