
Concordato preventivo, la sentenza del Tribunale di Crotone sul termine deposito documenti
In materia di concordato preventivo l’art. 162 della Legge Fallimentare prevede che il Tribunale – nel corso della verifica dei presupposti occorrenti per l’apertura della procedura concordataria – possa concedere al proponente il concordato un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione o la proposta.
Tuttavia la facoltà di chiedere la concessione del suddetto termine non può essere utilizzata dal proponente il concordato al fine di depositare documentazione che invece, a norma di legge, avrebbe dovuto produrre ab origine e a corredo del ricorso finalizzato all’ammissione alla procedura concordataria.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Crotone ha ribadito ulteriormente l’importante principio secondo cui “Il termine di cui all’articolo 162, comma 2, L.F., che il tribunale può concedere al debitore per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, può essere utilizzato per provvedere ad una integrazione documentale ma non per supplire ad una carenza iniziale del corredo documentale che deve accompagnare il ricorso per concordato preventivo il quale deve essere sin dall’origine corredato della documentazione prescritta”.
Pertanto il tardivo deposito della documentazione che per legge deve accompagnare il deposito del ricorso introduttivo – anche se avvenuta nel termine concesso a norma dell’art. 162 della Legge Fallimentare – comporterà in ogni caso l’improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria.

Concordato preventivo, la sentenza del Tribunale di Crotone sul termine deposito documenti
In materia di concordato preventivo l’art. 162 della Legge Fallimentare prevede che il Tribunale – nel corso della verifica dei presupposti occorrenti per l’apertura della procedura concordataria – possa concedere al proponente il concordato un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione o la proposta.
Tuttavia la facoltà di chiedere la concessione del suddetto termine non può essere utilizzata dal proponente il concordato al fine di depositare documentazione che invece, a norma di legge, avrebbe dovuto produrre ab origine e a corredo del ricorso finalizzato all’ammissione alla procedura concordataria.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Crotone ha ribadito ulteriormente l’importante principio secondo cui “Il termine di cui all’articolo 162, comma 2, L.F., che il tribunale può concedere al debitore per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, può essere utilizzato per provvedere ad una integrazione documentale ma non per supplire ad una carenza iniziale del corredo documentale che deve accompagnare il ricorso per concordato preventivo il quale deve essere sin dall’origine corredato della documentazione prescritta”.
Pertanto il tardivo deposito della documentazione che per legge deve accompagnare il deposito del ricorso introduttivo – anche se avvenuta nel termine concesso a norma dell’art. 162 della Legge Fallimentare – comporterà in ogni caso l’improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria.
Recent posts.
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]
In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di [...]
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di istanze di rimborso fiscale: la necessità di una richiesta dettagliata e completa. Questo pronunciamento non introduce novità rivoluzionarie, ma consolida [...]
Recent posts.
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]
In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di [...]