Concorsi pubblici e mancanza di requisiti: esclusione legittima anche dopo esame?
Il Consiglio di Stato con sentenza 3421/2015 si è pronunciato relativamente ad una vicenda riguardante l’esclusione di una ricorrente da un concorso pubblico perché non in possesso del requisito della cittadinanza italiana, previsto nel bando.
La ricorrente principale, in particolare, premettendo che l’esclusione le era stata comunicata solo successivamente allo svolgimento della prova d’esame, ne lamentava l’assoluta mancanza di motivazione, precisandone la tardività.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 165/2001, inoltre, affermava di aver diritto, quale cittadina di stati dell’U.E., ad accedere a posti di lavoro presso P.A.
Adito il T.A.R. Lazio, che dichiarava il ricorso in questione in parte irricevibile ed in parte inammissibile, la ricorrente ne impugnava la sentenza, presentando domanda di sospensione dell’esecutività della stessa.
Nello specifico, ribadiva la tempestività dell’impugnativa, posto che la lesione effettivamente arrecatale non poteva ricondursi al bando e quindi ai regolamenti in materia di accesso ai pubblici impieghi da parte di cittadini dei Paesi dell’U.E., ma alla loro applicazione asseritamente illegittima.
All’esito, il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata, ma, come il giudice di primo grado, confermava l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.
L’appello veniva dichiarato infondato e la precedente sentenza confermata, condividendosi le argomentazioni già svolte dal T.A.R., in quanto il bando in questione prevedeva, all’art. 2, c. 1, lett. b), il requisito della cittadinanza italiana e richiamava nelle premesse il D.P.C.M. n. 174/1994, recante il regolamento per l’accesso dei cittadini comunitari ai posti presso PP.AA..
Con riguardo alla tardività dell’esclusione, invece, il Ministero ben poteva procedere anche in corso di espletamento della procedura e almeno fino all’approvazione della graduatoria all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura stessa.
Il Giudice, inoltre, argomentava che le doglianze dall’appellante dovevano essere rivolte tempestivamente nei riguardi del bando, trattandosi di clausola non equivoca, non disapplicabile né diversamente interpretabile.
Non essendo stato impugnato tempestivamente il bando, dunque, tutte le argomentazioni addotte dalla ricorrente risultavano precluse sul piano processuale.
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Il Consiglio di Stato con sentenza 3421/2015 si è pronunciato relativamente ad una vicenda riguardante l’esclusione di una ricorrente da un concorso pubblico perché non in possesso del requisito della cittadinanza italiana, previsto nel bando.
La ricorrente principale, in particolare, premettendo che l’esclusione le era stata comunicata solo successivamente allo svolgimento della prova d’esame, ne lamentava l’assoluta mancanza di motivazione, precisandone la tardività.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 165/2001, inoltre, affermava di aver diritto, quale cittadina di stati dell’U.E., ad accedere a posti di lavoro presso P.A.
Adito il T.A.R. Lazio, che dichiarava il ricorso in questione in parte irricevibile ed in parte inammissibile, la ricorrente ne impugnava la sentenza, presentando domanda di sospensione dell’esecutività della stessa.
Nello specifico, ribadiva la tempestività dell’impugnativa, posto che la lesione effettivamente arrecatale non poteva ricondursi al bando e quindi ai regolamenti in materia di accesso ai pubblici impieghi da parte di cittadini dei Paesi dell’U.E., ma alla loro applicazione asseritamente illegittima.
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