Sinistro stradale: i parametri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale
La Suprema Corte con sentenza 11152/2015 si è pronunciata relativamente ad una vicenda concernente un decesso di minore per lesioni da sinistro stradale laddove i genitori, esercenti la potestà, citavano in giudizio le altre parti coinvolte nonché le rispettive compagnie assicuratrici per il risarcimento dei danni.
In primo grado, il giudice riconosceva una concorrente responsabilità nella causazione del sinistro tra i convenuti, condannando le compagnie assicuratrici in solido con i rispettivi assicurati al pagamento del risarcimento dei danni.
Successivamente le stesse proponevano appello “limitatamente alla quantificazione del danno morale” e il giudice se in parte sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in parte la riformava.
Ricorrevano, dunque, alla Suprema Corte i parenti dalla vittima, ottenendo la cassazione del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione, infatti, affermava l’erroneità del precedente giudizio in quanto il danno era stato liquidato con riferimento ai parametri tabellari vigenti all’epoca del sinistro (senza tra l’altro darne specifica contezza) e non a quelli operanti al momento della liquidazione del danno, malgrado la Corte d’Appello avesse l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass., 11 maggio 2012, n. 7272).
Inoltre, seppur non fosse dedotto nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, violando l’art. 112 c.p.c., in quanto aveva escluso la legittimazione dei nonni della vittima del sinistro al risarcimento del danno non patrimoniale: le società appellanti avevano difatti contestato, limitatamente al danno morale, soltanto il quantum debeatur stabilito dal primo giudice.
Relativamente alla legittimità dei nonni alla spettanza del risarcimento, la Corte d’Appello, dunque, si era pronunciata su una questione ormai preclusa in quanto, a tal riguardo, occorreva ritenersi formato il giudicato interno.
La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al giudice di secondo grado territorialmente competente ma con diversa composizione, il quale sarà, inoltre, tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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