Il Procuratore, che ha provveduto alla notifica via pec di un atto, deve successivamente trasmettere in via telematica all’ufficio giudiziario le ricevute previste dall’art. 3-bis, comma 3, della Legge 21.1.1994 n. 53 nonché copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9 comma 1 della medesima legge provvedendo alla predisposizione del seguente atto principale:
– Nota di deposito ex art. 3 bis comma 3 della legge n. 53/1994.
Non senza segnalare che:
– è da evitare il deposito delle ricevute in formato cartaceo e/o di copia per immagine di supporto digitale;
– la busta deve contenere l’atto notificato e le ricevute PEC di accettazione (RAC) e di avvenuta consegna (RdAC) per ciascun destinatario.