La comparsa di costituzione e la risposta

Chiunque riceva un atto di citazione, sia persona fisica o persona giuridica, se intende partecipare al procedimento instaurato dall’attore dinanzi il Tribunale deve costituirsi in giudizio.

Tale costituzione avviene a mezzo di un procuratore che deve predisporre un atto secondo la seguente formula:

Comparsa di costituzione e risposta.

Non senza segnalare che:

– la costituzione avviene mediante deposito in cancelleria del proprio fascicolo di parte, contenente la comparsa di risposta, copia della citazione notificata, della procura e dei documenti offerti in comunicazione;

– la costituzione del convenuto può avvenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (ex art. 189 c.p.c.), tuttavia la costituzione tardiva implica alcune decadenze;

– la costituzione deve avvenire infatti a pena di decadenza almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dall’attore nell’atto di citazione (o dal giudice nell’udienza fissata a norma dell’art. 168-bis, 5° comma, c.p.c.), quando il convenuto deve proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa formulando la relativa istanza di differimento dell’udienza, far valere eccezioni processuali e/o di merito non rilevabili d’ufficio, sollevare ogni eventuale eccezione relativa alla competenza del giudice adito (per territorio,  valore o materia ex art. 38 c.p.c.), in tutte le altre ipotesi il convenuto può costituirsi fino all’udienza;

– in mancanza di costituzione, il convenuto verrà dichiarato contumace e il giudizio proseguirà come per legge.