Danni da infiltrazioni: da risarcire tutti gli interventi di ripristino

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12920 depositata il 23 giugno 2015, nell’escludere che  ha affermato che “Il proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza delle infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell’intera somma occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour era stato accertato nel corso dei giudizi di merito che, oltre ai danni recati dalle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, vi era un’altra macchia di umidità la cui esistenza non era legata da alcun nesso di interdipendenza con le infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante.

La condanna dei danneggiati al risarcimento dei danni, dunque, non può fondarsi (come sostenuto dai giudici di merito) sul principio di solidarietà passiva a carico dei danneggianti ex art. 2055 c.c. mancando l’unicità del fatto dannoso, ma essa deve essere motivata sulla base del diritto dei danneggiati ad ottenere il ristoro integrale del danno subito che consiste in un intervento ripristinatorio di tutto l’appartamento.

Tuttavia, precisa la Corte “Soltanto nel caso in cui esistesse una situazione di degrado a carico della parete che non risente delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento G. – B. tale da rendere necessario un intervento di ripristino diverso e più oneroso di quello necessario ad eliminare i danni provocati dai G. – B. (es. rifacimento integrale dell’intonaco, consolidamento della parete) – ma tanto non è stato neppure ipotizzato dai ricorrenti – esso non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto”.