
Assegno di mantenimento, nessun rendiconto dovuto al genitore obbligato
Con sentenza n. 12645, depositata il 18 giugno 2015, la Suprema Corte, I Sez. Civile, ha chiarito come, in tema di contributo mensile di mantenimento da parte del genitore non affidatario verso i figli minori, a quest’ultimo non sia dovuto alcun rendiconto circa le spese effettivamente sostenute grazie alle somme in discorso.
La pronuncia è derivata dalla seguente fattispecie: il marito, obbligato al mantenimento dell’ex coniuge e della figlia minore, lamentava in Cassazione la decisione con cui la Corte territoriale aveva respinto la sua richiesta di rendicontazione circa le somme versate per il mantenimento della figlia; la richiesta scaturiva dalle azioni espropriative poste in essere nei confronti della casa coniugale, determinate dal mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dell’ex coniuge, affidataria.
Il caso di specie non ha impedito alla Cassazione di ribadire il consolidato orientamento per il quale l’onere posto a carico del coniuge non affidatario sia determinato in misura forfettaria, proporzionato alle sostanze genitoriali e quantificato sulla sola base delle esigenze di vita dei figli e di ciò che occorre al loro benessere psico-fisico.

Assegno di mantenimento, nessun rendiconto dovuto al genitore obbligato
Con sentenza n. 12645, depositata il 18 giugno 2015, la Suprema Corte, I Sez. Civile, ha chiarito come, in tema di contributo mensile di mantenimento da parte del genitore non affidatario verso i figli minori, a quest’ultimo non sia dovuto alcun rendiconto circa le spese effettivamente sostenute grazie alle somme in discorso.
La pronuncia è derivata dalla seguente fattispecie: il marito, obbligato al mantenimento dell’ex coniuge e della figlia minore, lamentava in Cassazione la decisione con cui la Corte territoriale aveva respinto la sua richiesta di rendicontazione circa le somme versate per il mantenimento della figlia; la richiesta scaturiva dalle azioni espropriative poste in essere nei confronti della casa coniugale, determinate dal mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dell’ex coniuge, affidataria.
Il caso di specie non ha impedito alla Cassazione di ribadire il consolidato orientamento per il quale l’onere posto a carico del coniuge non affidatario sia determinato in misura forfettaria, proporzionato alle sostanze genitoriali e quantificato sulla sola base delle esigenze di vita dei figli e di ciò che occorre al loro benessere psico-fisico.
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