Notifica ricorso per Cassazione, senza avviso di ricevimento atto nullo
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 8865 del 26/11/2014 e depositata in data 04/05/2015, se per la notifica del ricorso per Cassazione è stato adottato il mezzo del servizio postale, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza del medesimo atto.
La Suprema Corte, con la suindicata sentenza, ha sostenuto quindi che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna al destinatario. L’avviso di ricevimento, a norma dell’art. 149 c.p.c., è “il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita”, quindi la conseguenza della mancata produzione di tale avviso è proprio l’inesistenza dell’atto e per l’effetto l’inammissibilità del ricorso proposto.
Notifica ricorso per Cassazione, senza avviso di ricevimento atto nullo
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