Nomina avvocato condominio, serve delibera assemblea?

maggio 3rd, 2015|Articoli, Locazioni e condominio|

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8309/15 del 24/03/2015 e depositata in data 23/04/2015, ha ribadito il principio per cui “in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso” (espressamente sancito nelle sentenze n. 1451 del 2014 e n. 27292 del 2005).

In particolare il ricorrente lamentava la carenza di legittimità processuale del Condominio: l’amministratore aveva nominato l’avvocato costituito per il Condominio, senza alcuna preventiva delibera assembleare autorizzativa.

La Suprema Corte, in linea con i propri precedenti, ha dichiarato infondato tale motivo di ricorso sull’assunto che l’amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, non ha bisogno di alcuna autorizzazione o ratifica dell’assemblea per resistere all’impugnazione della delibera assembleare.