La formula della settimana: il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

Il Procuratore può, alternativamente, al rito ordinario da introdursi a mezzo di citazione, chiedere l’applicazione del rito sommario quando la domanda sia fondata su prova scritta e dunque non necessiti di un’accurata istruzione probatoria sicché dovrà predisporre e depositare dinanzi il Tribunale un ricorso secondo la formula che segue:

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

Non senza segnalare che:

– La competenza appartiene esclusivamente al tribunale in composizione monocratica escludendosi qualsiasi competenza del collegio o del giudice di pace;

– Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al resistente almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione” (art. 702-bis, 3° comma, c.p.c.);

– Il resistente ha l’onere di costituirsi entro il termine fissato dal giudice e comunque non oltre 10 giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti, depositando in cancelleria una comparsa di risposta, nella quale “deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni”;

– Il resistente deve, a pena di decadenza, nella stessa comparsa, “proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio”; domandare di chiamare terzi in causa chiedendo lo spostamento dell’udienza per potere citare il terzo a comparire nella nuova udienza che verrà fissata dal Giudice;

– Il provvedimento che definisce il procedimento sommario è un’ordinanza provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

– Ove il Giudice non ritenga di poter definire la causa allo stato degli atti, ma necessiti di una più approfondita attività istruttoria, può emettere ordinanza non impugnabile con la quale muta il rito in ordinario fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c..