Compensi professionali: indennità non prevista per la curatela dell’inabilitato

maggio 23rd, 2015|Articoli, Diritto civile|

Con sentenza n. 9816/15, depositata il 13 maggio 2015, la S. C. ha chiarito come, in tema di curatela dell’inabilitato, l’avvocato non abbia diritto ad alcun compenso, applicandosi in tale caso le norme relative alla curatela del minore emancipato. Le stesse, infatti, non prevedono il riconoscimento al curatore di un’indennità per lo svolgimento dell’incarico.

La pronuncia è derivata dalla seguente fattispecie: il Tribunale di Busto Arsizio veniva adito da un avvocato per i compensi ad esso spettanti in relazione all’attività stragiudiziale svolta nei confronti dell’inabilitata di cui era curatore. Avverso una prima pronuncia, sebbene favorevole, l’avvocato reclamava il quantum liquidato dal giudice tutelare, ritenendolo non congruo allo sforzo profuso e alle capacità economiche dell’assistita. Avverso il provvedimento con cui il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo, l’avvocato proponeva ricorso per Cassazione, determinando infine il rigetto dello stesso.

L’Art. 379 2° co. c. c. (Il giudice tutelare

[…] considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità) menziona solo il tutore del minore, né altra disposizione ne estende l’applicazione al curatore dell’inabilitato.

Al contempo, l’Art. 424 1° co c. c. stabilisce che le disposizioni sulla tutela dei minori e sulla curatela degli emancipati si applichino – rispettivamente – alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’Art. 379 c. c., né altre norme prevedono indennità in suo favore, allo stesso modo il curatore dell’inabilitato non ha diritto all’indennità, nemmeno in considerazione del patrimonio dell’assistito o delle difficoltà insorte nell’esercizio della curatela.

La motivazione stante alla base della differenziazione sostanziale risiede, come argomentato in Sentenza, nella differente “intensità” dei due istituti: il curatore infatti, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all’incapace, limitandosi a sostenerlo integrandone la volontà.