
Reclamo contro sentenza fallimento, possono valere anche questioni non affrontate in giudizio?
Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8226 del 04/03/2015 e depositata in data 22/04/2015, il reclamante può far valere, in sede di reclamo, anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale.
La Suprema Corte, con la suindicata sentenza, ha ribadito il principio, già affermato nella pronuncia 22546/2010, secondo il quale la natura del giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c. p. c.
Pertanto il debitore può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. l, comma 2, L.F.

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