Semaforo rosso: a chi spetta l'onere di dimostrarne il difetto di funzionalità
Con sentenza n. 4255/2015, la Corte Suprema si è trovata a dover valutare se spetti all’Amministrazione dimostrare la corretta funzionalità del dispositivo elettronico di accertamento automatico del passaggio di un veicolo con il semaforo rosso.
Gli Ermellini definiscono la questione condividendo la soluzione già adottata in altra vicenda (vedi Sez. 6-2, Ordinanza n. 22191 del 2014).
In tale occasione la Corte ha affermato che: “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (tfr. Cass. 25/6/2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione).
Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 CdS (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’ari. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenta degli agenti di polizia (Cass. 19/10/2011 n. 21605).”
Per meglio intenderci la Corte Suprema ritiene che spetti all’opponente ossia al cittadino l’onere probatorio relativo alla non conformità dell’apparecchiatura ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e di dimostrare come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione della infrazione.
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Gli Ermellini definiscono la questione condividendo la soluzione già adottata in altra vicenda (vedi Sez. 6-2, Ordinanza n. 22191 del 2014).
In tale occasione la Corte ha affermato che: “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (tfr. Cass. 25/6/2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione).
Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 CdS (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’ari. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenta degli agenti di polizia (Cass. 19/10/2011 n. 21605).”
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