Etilometro: test nullo se conducente non avvisato della facoltà di nominare un avvocato

marzo 21st, 2015|Articoli, Diritto penale|

Con sentenza del 29 gennaio 2015 (depositata il 5 febbraio u.s.), le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono intervenute in materia di guida in stato di ebrezza, affermando il principio di diritto secondo il quale “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt.180 e 182, comma 2, secondo periodo c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.

Ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale attorno al quale si inserisce la problematica in questione, le Sezioni Unite partono dal pacifico dato secondo il quale il mancato avviso al soggetto da sottoporre ad alcooltest della facoltà di nominare un difensore di fiducia (per farsi assistere durante l’esperimento di tale accertamento tecnico) dà luogo ad una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 182, comma 2 c.p.p.

Ciò posto, però, si osserva come diversi siano gli orientamenti circa l’esatta individuazione del limite temporale entro il quale è proponibile tale eccezione di nullità.

Secondo una prima e più “radicale” linea interpretativa, l’eccezione in questione dev’essere sollevata, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo e deve essere sollevata dallo stesso interessato sottoposto all’alcooltest; e ciò poiché non vi sarebbe ragione di subordinare l’eccezione all’intervento del difensore, dato che essa non implica particolari cognizioni rientranti nelle competenze professionali specifiche del difensore.

Secondo un diverso orientamento, invece, l’eccezione può essere proposta dal solo difensore, il quale, tuttavia, ha l’onere di proporla subito dopo la sua nomina ovvero entro il termine di cinque giorni, concesso dall’art. 366 c.p.p. per l’esame degli atti.

Per un ultimo orientamento, infine, ferma la proponibilità dell’eccezione da parte del difensore e non dell’interessato, deve considerarsi tempestiva l’eccezione di nullità sollevata con il primo atto successivo al procedimento.

Le Sezioni Unite, nella parte motiva della sentenza, osservano anzitutto come, alla stregua di quanto previsto dall’art. 180 c.p.p., richiamato dall’art. 182, comma 2, secondo periodo c.p.p., le nullità a regime intermedio verificatesi prima del giudizio (come quella sussistente nel caso di specie) non possono essere più dedotte “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”.

Quindi proseguono precisando che per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero) e non l’indagato in persona, giacché questi non ha – o solo accidentalmente potrebbe avere – le conoscenze tecniche idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale.

Si esclude, dunque, che una qualsiasi nullità debba essere eccepita personalmente dall’interessato, a pena di decadenza, nell’immediatezza o subito dopo l’atto nullo. E, per converso, si evidenzia che non vi è alcuna base normativa per ancorare il limite di tempestività della deduzione di nullità al momento immediatamente successivo alla nomina del difensore o a quello della scadenza del termine di cinque giorni ex art. 366 c.p.p.

Troverà, quindi, applicazione il disposto dell’art. 182, comma 2, secondo periodo c.p.p. e dunque l’eccezione di nullità potrà essere tempestivamente proposta entro il termine temporale della deliberazione della sentenza di primo grado.