
Canna fumaria: è possibile l‘acquisto per usucapione?
Con sentenza n. 5415/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la fondatezza o meno della domanda di accertamento di acquisto per usucapione della com-proprietà di una canna fumaria ubicata nel muro divisorio di due fabbricati.
I ricorrenti sostengono che vi sia presunzione di comunione della canna fumaria in quanto si tratta di opera destinata permanentemente alla utilità di due unità immobiliari confinanti.
La Corte Suprema afferma, sul punto, che se in tema di condominio di edifici il principio espresso dai ricorrenti può trovare applicazione giacché vi è una espressa presunzione di proprietà comune delle parti destinate all’uso comune, lo stesso principio invece non può valere in caso di comunione ordinaria.
La sola utilizzazione di una canna fumaria installata nel muro di proprietà altrui anche da parte del vicino non ne determina l’immediata caduta in comunione ordinaria.
Infatti l’art. 1100 cod. civ., non ha alcun effetto costitutivo della comunione ordinaria (la quale può essere volontaria, incidentale o forzosa), ma semplicemente delimita l’ambito di applicazione della disciplina della comunione della proprietà e dei diritti reali prevista dagli articoli seguenti.
Gli Ermellini aggiungono poi che: “ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo” (Cass., Sez. II, 9 maggio 2008, n. 11624; Cass., Sez. II, 23 luglio 2013, n. 17881).

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Gli Ermellini aggiungono poi che: “ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo” (Cass., Sez. II, 9 maggio 2008, n. 11624; Cass., Sez. II, 23 luglio 2013, n. 17881).
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