Assegno di mantenimento: cosa succede in caso di matrimonio annullato dalla Chiesa

marzo 30th, 2015|Articoli, Diritto di famiglia|

Con la sentenza n. 5133 depositata il 13/03/2015 la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla rilevanza della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, sul mantenimento riconosciuto al coniuge con sentenza di separazione passata in giudicato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’impostazione delle sentenze di primo e secondo grado, secondo le quali il diritto in discorso “non può più essere messo in discussione”, proprio perché la spettanza di tale diritto è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato.

La sentenza in discorso ha, dunque, espressamente richiamato il precedente della Suprema Corte n. 21331/2013 sul punto, secondo il quale il diritto di una delle parti all’assegno di mantenimento, una volta formato il giudicato, diviene intangibile, quindi anche nel caso, come quello di specie, in cui successivamente intervenga una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.