
Archiviazione processo penale per reato perseguibile d'ufficio: no al risarcimento danni se non c'è calunnia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5597/15, depositata il 20 marzo, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale per cui “La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa; poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (tra le tantissime, cfr. Cass. n. 1542/10)”.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte un uomo conveniva in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni, una donna, che aveva segnalato alle autorità competenti delle molestie sessuali ai danni delle sue due figlie minorenni.
La donna, più in particolare, non aveva indirizzato la propria segnalazione nei confronti dell’uomo.
Tale circostanza, escludendo in radice il delitto di calunnia, fa venir meno i presupposti per il sorgere in capo alla denunciate di una responsabilità ex art. 2043 c.c.

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