
Spese di lite, il Giudice può liquidare anche senza espressa richiesta della parte vittoriosa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2719, depositata in data 11 febbraio 2015, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, non richieste dalla parte vittoriosa.
In particolare, secondo la Suprema Corte, la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d’ufficio in mancanza di un’esplicita richiesta della parte risultante vittoriosa “sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria e financo il Giudice debba dichiarare cessate la materia del contendere”.
Sostanzialmente gli Ermellini hanno ritenuto che la condanna alle spese processuali conseguenziale ed accessoria, quindi senza bisogno di espressa richiesta dalla parte, salvo le due eccezioni dell’espressa manifestazione di volontà contraria e della cessazione della materia del contendere.

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