L'atto di citazione in appello
Chiunque voglia impugnare una sentenza emessa da un Tribunale secondo il rito ordinario civile deve notificare alla controparte un atto secondo la formula che segue:
– Atto di citazione in Appello
Non senza segnalare che:
– L’atto di appello deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c.; le stesse della citazione di I grado.
– Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello deve contenere a pena d’inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
– Tra la data di notifica della citazione e la data di udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 90 giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia;
– L’appellante deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello inserendo nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata;
– Ai sensi dell’art. 348 c.p.c. l’appello è dichiarato improcedibile:
a) se l’appellante non si costituisce nei termini;
b) se l’appellante non compare alla prima udienza e neppure alla successiva udienza fissata dal Collegio a seguito della sua mancata comparizione.
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– Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello deve contenere a pena d’inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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