Inibitoria fuori dall’atto di appello: la richiesta è ammissibile?

febbraio 7th, 2015|Articoli, Diritto civile|

Con ordinanza del 17 dicembre 2014 la Corte di Appello di Roma, confermando un orientamento oramai consolidato, ha ritenuto inammissibile una richiesta di inibitoria presentata successivamente ed autonomamente rispetto all’atto di appello.

Secondo il Collegio l’espressione “con riserva di formulare separata istanza di sospensione” contenuta nel gravame indica che l’appellante non ha avanzato alcuna richiesta ex art. 283 c.p.c..

In conclusione la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata deve essere avanzata – inderogabilmente – con l’atto di appello.