
Portiere riceve atti per destinatario, incarico presunto fino a prova contraria
L’incarico del portiere dello stabile a ricevere gli atti in assenza del destinatario si ritiene presunto fino a prova contraria. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 332, depositata in data 13/01/2015.
Nello specifico la Suprema Corte ha confermo la sentenza d’appello la quale ha ritenuto valide le notifiche, in quanto il portiere dello stabile si era dichiarato “incaricato” alla ricezione degli atti giudiziari in assenza del destinatario.
In tali casi, infatti, secondo costante giurisprudenza, opera “una presunzione, sia pure iuris tantum, di sussistenza di tale incarico, comportante la riconducibilità della notificazione alla previsione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c (a mani di persona di famiglia o addetta alla casa) e l’onere, a carico di chi sostenga il contrario, di fornire la relativa prova”.

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