
Legittimazione passiva, i limiti per l’Amministratore del Condominio
Con sentenza n. 25634/2014 la Corte Suprema si trova a dover rispondere ad un quesito relativo all’ampiezza della legittimazione passiva dell’amministratore di un condominio.
Secondo gli Ermellini la legittimazione passiva dell’amministratore, prevista dall’art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. 17/12/2013 n. 28141, Cass. S.U. 25454/2013; Cass. 13/12/2006 n. 26681).
Tale soluzione è suffragata sia da un dato testuale ossia il disposto del comma 2 dell’art. 1131 c.c secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, sia dalla ratio del medesimo articolo che va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione dei giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio, considerando legittimato passivo il solo amministratore, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.

Legittimazione passiva, i limiti per l’Amministratore del Condominio
Con sentenza n. 25634/2014 la Corte Suprema si trova a dover rispondere ad un quesito relativo all’ampiezza della legittimazione passiva dell’amministratore di un condominio.
Secondo gli Ermellini la legittimazione passiva dell’amministratore, prevista dall’art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. 17/12/2013 n. 28141, Cass. S.U. 25454/2013; Cass. 13/12/2006 n. 26681).
Tale soluzione è suffragata sia da un dato testuale ossia il disposto del comma 2 dell’art. 1131 c.c secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, sia dalla ratio del medesimo articolo che va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione dei giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio, considerando legittimato passivo il solo amministratore, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
Recent posts.
Il caso in esame trae origine da un’azione risarcitoria proposta da una società nei confronti del proprio commercialista, ritenuto responsabile di presunti inadempimenti professionali nella tenuta della contabilità, in particolare per aver mantenuto un saldo [...]
La sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un passo essenziale nella chiarificazione dell'ambito applicativo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, con particolare riguardo alle [...]
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
Recent posts.
Il caso in esame trae origine da un’azione risarcitoria proposta da una società nei confronti del proprio commercialista, ritenuto responsabile di presunti inadempimenti professionali nella tenuta della contabilità, in particolare per aver mantenuto un saldo [...]
La sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un passo essenziale nella chiarificazione dell'ambito applicativo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, con particolare riguardo alle [...]