Legittimazione passiva, i limiti per l’Amministratore del Condominio
Con sentenza n. 25634/2014 la Corte Suprema si trova a dover rispondere ad un quesito relativo all’ampiezza della legittimazione passiva dell’amministratore di un condominio.
Secondo gli Ermellini la legittimazione passiva dell’amministratore, prevista dall’art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. 17/12/2013 n. 28141, Cass. S.U. 25454/2013; Cass. 13/12/2006 n. 26681).
Tale soluzione è suffragata sia da un dato testuale ossia il disposto del comma 2 dell’art. 1131 c.c secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, sia dalla ratio del medesimo articolo che va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione dei giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio, considerando legittimato passivo il solo amministratore, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
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