Il difensore dell’imputato (o anche l’imputato personalmente) può appellare la sentenza di primo grado secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
L’appello si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso ed il giudice che lo ha emesso. Devono essere altresì enunciati i capi o i punti della sentenza impugnata, le richiesta ed i motivi (con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta);
– I termini per la proposizione dell’impugnazione e la loro decorrenza sono stabiliti dall’art. 585 c.p.p. a pena di decadenza;
– Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati motivi aggiunti nella cancelleria del giudice dell’appello;
– Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena della ammenda;
– L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.